Riforma del condominio – Legge 11.12.2012 n° 220 , G.U. 17.12.2012

Riforma del condominio – Legge 11.12.2012 n° 220 , G.U. 17.12.2012

La legge n.220/11.12.2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 17/12/2012.
SINTESI delle nuove norme in vigore dal 18 Giugno 2013.

  1. La nominadell’amministratore di condominio diventa obbligatoriaquando i condòmini sono più di 8.
  2. All’atto della nomina, l’amministratore deve presentare ai condòmini una polizza individuale di RC per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condòmini.
  3. L’incarico di amministratore di condominio ha durata di 2 anni e si intende tacitamente rinnovato per uguale durata.
  4. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni momento dell’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
  5. L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo Rinnovo deve specificare analiticamente, a pena della nullità della nomina stessa l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
  6. I condòmini potranno accedere ai documenti contabili ed ottenerne copia. Tutti i movimenti di denaro dovranno transitare su un conto corrente intestato esclusivamente al condominio.
  7. L’amministratore dovrà agire con decreto ingiuntivo contro i morosi entro 6 mesi dal rendiconto in cui siano elencate le rate di spesa che questi non hanno pagato, senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Se la mora dura più di 6 mesi, dovrà sospendere il condomino debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
  8. Le violazionidel regolamento potranno essere sanzionatecon una multa da 200 euro, che possono salire ad 800 in caso di recidiva.
  9. Per l’assemblea in seconda convocazione, servono 1/3 dei condomini e dei millesimi. Precedentemente, questa presenza era richiesta solo per le approvazioni delle delibere.
  10. Manutenzioni e sostituzione delle scale e degli ascensori: la ripartizione delle spese è ora fissata per legge, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza del piano.
  11. Per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, basterà l’approvazione dell’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi ed almeno la metà del valore dell’edificio.
  12. Non si potra’ piu’ vietare per regolamento di tenere animali domestici in casa. Rimane comunque fermo il fatto che gli stessi non debbano costituire pericolo per nessuno e che non rappresentino altre categorie (es. fauna esotica, serpenti, iguane, scimmie ecc).
  13. Per cambiare la destinazione d’uso delle parti comuni del condominio non servirà piu’ l’unanimità dell’assemblea, ma basterà la maggioranza dei 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi.
  14. Chi si vorrà distaccare dall’impianto centralizzato, potrà farlo. Deve dimostrare, con relazione tecnica, a suo carico, che non arrechi sovraccarico di spese per gli altri utilizzatori dell’impianto
  15. Per le opere che riguardano: interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento del consumo energetico, realizzazione dei parcheggi, produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili, installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, basterà la richiesta di un solo condòmino per la convocazione dell’assemblea ed i voti della maggioranza degli intervenuti in assemblea e metà del valore dell’edificio.
  16. Possono essere installati impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, con il minimo pregiudizio delle parti comuni. Inoltre possono essere installati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.